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L’art.11 del d.lgs.33/2013, come modificato dall’art. 24-bis del decreto-legge n. 90/2014 prevede che “alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, le disposizioni dell’art. 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190 “.
Il CDG della ns. società, nel rilevare l’insussistenza delle condizioni determinanti il controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 c.c., confermata dall’inserimento della stessa all’interno dei siti dei comuni soci non tra le società controllate, bensì tra quelle partecipate, ha disposto, con propria delibera di adempiere agli obblighi di cui all’art. 1 commi da 15 a 33 della legge 190/2012.