Procedura per la restituzione dei depositi definitivi amministrativi - ASA

15 Febbraio 2021

ISTRUZIONI OPERATIVE
Procedura per la restituzione dei depositi definitivi amministrativiNel caso in cui la procedura richieda il deposito dell’indennità, viene richiesta da ASA SpA la costituzione di un deposito amministrativo definitivo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato.
Per richiedere la restituzione di un’indennità di espropriazione depositata occorre:

1)     Inviare al Responsabile dell’Ufficio Espropriazioni per Pubblica Utilità la RICHIESTA DI EMISSIONE PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO (Modulo A). Qualora esistano più aventi diritto è preferibile che venga presentata istanza di svincolo congiunta.Alla richiesta di svincolo devono essere allegati:
a.     documento di riconoscimento in corso di validità;
b.     Certificato di vigenza rilasciato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato;
c.     Certificato storico catastale ventennale, fino ad avvenuta trascrizione del decreto di esproprio, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate – Territorio;
d.     Certificato ipotecario ventennale, fino ad avvenuta trascrizione del decreto di esproprio, rilasciato dalla Conservatoria dei registri immobiliari (ora Agenzia delle Entrate);
e.     Atto di successione nel caso in cui vi siano proprietari catastali deceduti.

2)     Su richiesta del MEF, inviare alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato:
a.     istanza in carta semplice, completa di data, indirizzo, codice fiscale, con l’indicazione della modalità di pagamento prescelta (Modulo B). Qualora esistano più aventi diritto è preferibile richiedere istanza distinta per ciascuno di loro;
b.     Provvedimento di svincolo (vedi punto 1) rilasciato dalla stessa autorità che ha messo il decreto di esproprio per pubblica utilità;
c.     Certificazione relativa all’art. 11 della legge 30.12.1991 n. 413, esclusi i soggetti che esercitano imprese commerciali, rilasciata dal Comune competente, da cui risulti in quale zona omogenea il terreno ricadeva alla data dell’occupazione o del decreto di esproprio, così come definita dal D.M. 02.04.1968, (G.U. del 16.04.1968, n. 97) ovvero, se trattasi di interventi di edilizia residenziale pubblica, economica e popolare di cui alla L.18.04.1962, n.167;
d.     Certificato della Camera di Commercio – Ufficio registro delle Imprese – attestante il pieno e libero esercizio dei propri diritti ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (D.P.R. 20.10.98 n.403, vedi ora D.P.R. 28.12.2000 n.445).