Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti - ASA

05 Settembre 2014

Qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell’addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile elusivamente alla variazione stagionale dei consumi.
se, a seguito di malfunzionamento del contatore per causa non imputabile all’utente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal contatore.
nel caso di contatore “accessibile” o ad “accessibilità condizionata” cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.

La rateizzazione non è offerta per corrispettivi inferiori a € 50,00.
Se intendi avvalerti della rateizzazione devi darne comunicazione all’Azienda entro il termine minimo di costituzione in mora, pena l’inammissibilità della domanda.
Salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero delle bollette di acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due.
Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi pari al Tasso Ufficiale di Riferimento.
Altri tipi di rateizzazione o forme di agevolazione potranno essere previste con apposita regolamentazione stabilita da parte dell’Autorità Idrica Toscana.