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Il mancato pagamento delle somme dovute all’Azienda (ASA SpA) a seguito dell’emissione di fatture entro il termine di scadenza ivi indicato, comporterà i seguenti addebiti a carico degli utenti:
GIORNI DI RITARDO | Tasso di interesse da commisurarsi all’importo dovuto ed ai giorni effettivi di ritardo |
giorno successivo alla scadenza della bolletta | Tasso Ufficiale di Riferimento* + 3,5% |
* Il TUR, Tasso Ufficiale di Riferimento, è il tasso di interesse che viene applicato sui ritardati pagamenti.
Gli interessi per ritardato pagamento saranno dovuti solo successivamente al giorno successivo alla data di scadenza di pagamento della relativa fattura.
Tali somme saranno addebitate all’utente nella prima fattura emessa successivamente alla contabilizzazione del pagamento (Art. 49 Reg. AATO 5 “Toscana Costa”).
Trascorsi 10 giorni dalla scadenza della fattura e a condizione che il relativo incasso non risulti ancora acquisito a sistema, il gestore (ASA SpA) provvede ad emettere un sollecito bonario e dopo almeno 40 giorni, la costituzione in mora mediante raccomandata
In caso di morosità persistente oltre 40 giorni dalla costituzione in mora è prevista la sospensione del servizio.
L’utente che effettui il pagamento prima della sospensione del servizio, dovrà provvedere a darne comunicazione al gestore (ASA SpA), indicando in maniera esaustiva i termini dell’avvenuto pagamento, con le modalità indicate nell’art 6.3 della Carta del Servizio. Qualora l’utente non provveda a regolarizzare la sua posizione, il gestore sospende il servizio secondo le modalità indicate nel preavviso contenuto nell’atto di costituzione in mora.
L’utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell’erogazione dell’acqua, né può ritenersi svincolato dall’osservanza degli obblighi contrattuali.
Dopo la sospensione del servizio dovuto al protrarsi di una situazione di morosità e, comunque, non oltre 30 giorni dopo la chiusura del contatore, per ottenere la riattivazione, l’utente dovrà saldare tutte le fatture scadute oltre al pagamento delle penali e delle prestazioni previste dal tariffario.
Nel periodo d’interruzione della fornitura decorrerà l’addebito della quota fissa. (ex art. 43 Reg. ATO 5 “Toscana Costa”).
La riattivazione della fornitura avverrà entro 2 giorni lavorativi dal pagamento con le modalità previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato (Art. 7.6 Carta del Servizio Idrico Integrato AATO “Toscana Costa”).
Se lo stato di morosità persiste oltre 30 giorni dopo la chiusura del contatore, il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell’utente tutte le spese che l’Azienda si troverà a sostenere. In quest’ultimo caso, qualora l’utente provveda dopo i suddetti 30 giorni al pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero crediti, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura e previo pagamento del corrispettivo previsto.
Nel periodo d’interruzione della fornitura, e fino alla risoluzione del contratto o cessazione per disdetta o voltura, decorrerà l’addebito della quota fissa. (Art. 43 Reg. ATO 5 “Toscana Costa”).