Servizio protetto
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| Le penalità
per chi paga in ritardo |
ADDEBITI
Il mancato pagamento delle somme dovute all’Azienda
(ASA SpA) a seguito dell’emissione di fatture
entro il termine di scadenza ivi indicato, comporterà
i seguenti addebiti a carico degli utenti:
| GIORNI
DI RITARDO |
Tasso
di interesse da commisurarsi all'importo
dovuto ed ai giorni effettivi di ritardo |
| primi
10 |
Tasso
Ufficiale di Riferimento + 3,5% |
| dall’11° |
Tasso Ufficiale di
Riferimento + 3,5% +5% |
Gli interessi per ritardato pagamento saranno dovuti
solo successivamente al 5° giorno dalla data
di scadenza di pagamento della relativa fattura.
Tali somme saranno addebitate all’utente nella
prima fattura emessa successivamente alla contabilizzazione
del pagamento (Art. 49 Reg. AATO 5 “Toscana
Costa”)
MOROSITA’ / SOSPENSIONE FORNITURA
Trascorsi almeno 30 giorni dalla
scadenza della fattura e sempre che la stessa non
sia stata pagata, il gestore (ASA SpA) provvede
a costituire in mora l’utente mediante raccomandata.
In caso di morosità persistente oltre 30
giorni dalla costituzione in mora e superiore al
minimo tollerabile, è prevista la sospensione
del servizio (Art. 43 Reg. AATO 5 “Toscana
Costa”).
L’utente che effettui il pagamento prima della
sospensione del servizio, dovrà provvedere
a darne comunicazione al gestore (ASA SpA), indicando
in maniera esaustiva i termini dell’avvenuto
pagamento, nel caso lo stesso non sia stato effettuato
direttamente presso le case aziendali, con le modalità
indicate nell’art 6.3 della Carta del Servizio.
Qualora l’utente non provveda a regolarizzare
la sua posizione, il gestore sospende il servizio
secondo le modalità indicate nel preavviso
contenuto nell’atto di costituzione in mora
(Art. 43 Reg. AATO 5 “Toscana Costa”).
L’utente moroso non può pretendere
il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla
sospensione dell'erogazione dell'acqua, né
può ritenersi svincolato dall'osservanza
degli obblighi contrattuali (Art. 44 Reg. ATO 5
“Toscana Costa”).
RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Dopo la sospensione del servizio dovuto al protrarsi
di una situazione di morosità e, comunque,
non oltre 30 giorni dopo la chiusura
del contatore, per ottenere la riattivazione, l’utente
dovrà saldare tutte le fatture scadute oltre
al pagamento delle penali e delle prestazioni previste
dal tariffario.
Nel periodo d’interruzione della fornitura
decorrerà l’addebito della quota fissa.
(ex art. 43 Reg. ATO 5 “Toscana Costa”).
La riattivazione della fornitura avverrà
entro 2 giorni lavorativi dal pagamento con le modalità
previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato
(Art. 7.6 Carta del Servizio Idrico Integrato AATO
“Toscana Costa”).
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Se lo stato di morosità persiste oltre
30 giorni dopo la chiusura del contatore,
il contratto sarà considerato risolto e sarà
avviata la procedura di recupero crediti, ponendo
a carico dell’utente tutte le spese che l’Azienda
si troverà a sostenere. In quest’ultimo
caso, qualora l’utente provveda dopo i suddetti
30 giorni al pagamento totale delle somme dovute,
comprese le spese per il recupero crediti, il servizio
potrà essere riattivato solo a seguito della
stipula di un nuovo contratto di fornitura e previo
pagamento del corrispettivo previsto.
Nel periodo d’interruzione della fornitura,
e fino alla risoluzione del contratto o cessazione
per disdetta o voltura, decorrerà l’addebito
della quota fissa. (Art. 43 Reg. ATO 5 “Toscana
Costa”). |
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